Un allenamento sportivo può essere tutelato da copyright?

Un allenamento sportivo può essere tutelato da copyright?

Un programma di allenamento può trovare tutela ai sensi della Legge sul diritto d’autore? A questa domanda ha dato recentemente risposta il Tribunale di Roma con la sentenza n. 14972/2021.

Siamo continuamente esposti a proposte di allenamento. Complice la pandemia, hanno spopolato e continuano a proliferare profili social di personal trainer che propongono allenamenti di vario genere. Lo stesso vale per le tante app di fitness nate in questi anni.

I circuiti che propongono i vari personal trainer un po’ sembrano somigliarsi tutti; almeno allo sguardo poco attento dell’utente finale. I requisiti che ora vanno per la maggiore: cardio ad alta intensità e di durata contenuta. Perfettamente in linea con la vita frenetica di tutti i giorni.

Il Tribunale di Roma pochi mesi fa ha pronunciato una sentenza risolvendo una questione del 2013 – dunque lontana dalla grande diffusione odierna di app e social network – ma che può, senz’altro dare una mano anche a tutti i fitness influencer che vorrebbero tutelare i loro circuiti.

Una nota società romana aveva messo a punto un programma di allenamento su tapis roulant, registrando anche il marchio del programma di allenamento e avviando vari corsi, anche in collaborazione con altre palestre.

Una palestra che aveva partecipato alla formazione specifica realizzata dalla prima società, aveva poi iniziato ad usare il programma di allenamento autonomamente, differenziandolo in parte, ma continuando a beneficiare della risonanza del programma originario.

Il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di risarcimento danni della prima palestra, evidenziando come nel corso di causa “l’idea creativa di cui al programma di allenamento, corredato delle attrezzature e delle guide emozionali, (non) sia stata estrinsecata in una precisa forma espressiva indirizzata al pubblico atta a fornirle protezione ai sensi della L. 633/1941 ma pare risolversi in una mera ideazione inespressa che in quanto tale non può trovare tutela.”

Dunque nel caso di specie, gli ideatori del programma avrebbero, secondo il Tribunale, attinto a regole e principi già noti nel modo del fitness, senza dare a quest’idea una forma espressiva tutelabile. Per dirla in termini più semplici: mancava un manuale illustrativo della tecnica, una guida dettagliata dei circuiti o degli allenamenti praticabili, un documento che spiegasse l’interazione dei circuiti e delle macchine utilizzate, nonché l’impatto metabolico, ecc…

Ai tanti personal trainer e fitness influencer che oggi invadono il web va, quindi, consigliato di non rimanere fermi alla mera ideazione, ma di trasferire quell’idea in una forma espressiva che possa essere tangibile.

Sul tema si segnala anche un’altra sentenza di merito: Tribunale di Milano, sent. n. 9423/2017. Anche il Giudice meneghino non aveva ravvisato al metodo di allenamento la tutela autoriale per il solo motivo di essere stato realizzato, ma, d’altra parte, aveva riconosciuto la lesione del diritto esclusivo di utilizzazione economica di alcuni testi, originali, posti a corredo di tale metodo di allenamento (nel caso di specie il convenuto aveva pedissequamente copiato tali testi, pubblicandoli, senza autorizzazione, sul proprio sito internet).

In conclusione: cari amici personal trainer, per essere maggiormente tutelati, il consiglio è quello di dettagliare il più possibile il vostro lavoro.