Nullo il patto tra i coniugi in cui uno dei due si impegna a pagare una somma in favore dell’altro in caso di futura separazione

Nullo il patto tra i coniugi in cui uno dei due si impegna a pagare una somma in favore dell’altro in caso di futura separazione

L’altro ieri la Corte di Cassazione si è pronunciata negando all’ex moglie la somma di euro 500.000,00 che, in precedenza, i coniugi avevano pattuito come dovutale in caso di futura separazione.

Per la Suprema Corte “ogni possibile qualificazione giuridica” della scrittura privata porta a ritenerla nulla o comunque non meritevole di tutela.

Se volessimo considerare la scrittura tra i coniugi come un patto matrimoniale, andrebbe considerata nulla per illiceità della causa; se la considerassimo una ricognizione di debito scaturirebbe comunque da un contratto nullo e se volessimo intenderla come un contratto preliminare di donazione, sottoposto alla condizione sospensiva dell’evento-separazione, sarebbe comunque nulla per divieto di promettere una donazione.

La Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. VI – 1, ord., 13 aprile 2022, n. 11923) ha, quindi, confermato la nullità del patto tra i coniugi e la conseguente inammissibilità del ricorso dell’ex moglie.