Danno da vacanza rovinata

Danno da vacanza rovinata

Il Tribunale di Torino dà ragione al Tour Operator in riferimento all’obbligo di informare il cliente di eventuali rischi climatici

Probabilmente il Sig. Mario, nome di fantasia, si aspettava di trovarsi davanti ad una spiaggia come questa quando ha prenotato per sé e la sua famiglia un viaggio in Messico.

La località di destinazione era Tulum. Il Sig. Mario, presso l’agenzia di un noto Tour Operator, aveva acquistato un pacchetto turistico con formula all inclusive per un residence fronte spiaggia, del valore di euro 4.800,00 (per tre persone).

All’arrivo in Messico, il Sig. Mario aveva una brutta sorpresa: il mare caraibico che aveva visto in foto era impraticabile. Il mare e la spiaggia del residence erano, infatti, infestati dalle alghe.

La spiaggia tanto agognata era impraticabile!

Il Sig. Mario e la sua famiglia erano quindi costretti a ripiegare sulla piscina e a spostarsi a loro spese e per una sola giornata, in un altra località più distante, dove non si era verificato questo fenomeno delle alghe.

In Messico il Sig. Mario apprendeva che questa invasione di alghe si era già verificata negli anni passati, nello stesso periodo dell’anno.

Tornato in Italia il Sig. Mario decideva di citare in giudizio il Tour Operator per danno da vacanza rovinata, per aver mancato agli obblighi informativi, non informando il cliente della possibilità del verificarsi di tale evento meteorologico/naturale. Il Sig. Mario chiedeva, dunque, che il Tour Operator fosse condannato al risarcimento del danno, quantificato in misura pari alla somma spesa dal cliente.

Il Tour Operator si costituiva in giudizio precisando che la presenza delle alghe sulle coste è un fenomeno naturale transitorio, imprevedibile e legato alle correnti marittime, pertanto non imputabile alla sfera di controllo del Tour Operator.
La normativa sul tema non prevede alcun obbligo in capo al Tour Operator e/o al Venditore di informare i viaggiatori sulle condizioni climatiche ed ambientali presenti nel luogo di destinazione, essendo fatti di comune conoscenza o conoscibilità. In più, nel caso specifico, il Tour Operator aveva pubblicato sul proprio sito web un avviso relativo alle maree ed al possibile fenomeno delle alghe in Messico.

Secondo il Giudice di merito, il Sig. Mario, nel corso del giudizio, non ha dato prova di aver informato il Tour Operator di recarsi in Messico esclusivamente per godere del mare cristallino dei Caraibi. Dunque tale motivo non era stato espresso in contratto. Per gli addetti ai lavori: manca la presupposizione.

Il Tribunale di Torino ha rigettato la domanda del sig. Mario condannandolo alla refusione delle spese in favore del Tour Operator per una somma di euro 4.835, oltre accessori (ironia della sorte: somma quasi identica a quella spesa per il pacchetto turistico).

Questa sentenza del Tribunale di Torino (sent. n. 5397 del 10/12/2021) ci dà un insegnamento: prima di prenotare per un posto esotico, controlliamo le condizioni climatico-ambientali o facciamo inserire in contratto che stiamo partendo per goderci il mare (ovvio, ma a quanto pare non così tanto!).