Si può registrare di nascosto una riunione di lavoro?

Si può registrare di nascosto una riunione di lavoro?

Il Tribunale di Venezia – con la sentenza n. 2286 del 2 dicembre 2021 – ci aiuta a dare una risposta a questa domanda, affrontando il caso di un lavoratore che, di nascosto, aveva registrato una riunione di lavoro e che poi aveva condiviso tale registrazione con alcuni colleghi che l’avevano utilizzata a loro vantaggio contro l’azienda.

Un dipendente di una azienda, senza preavvisare gli altri partecipanti e senza farsene accorgere, aveva registrato una riunione. Questa registrazione, due anni più tardi, era utilizzata da altri suoi colleghi che non avevano preso parte alla riunione. La registrazione era così prodotta nei vari giudizi intentati dai lavoratori contro l’azienda.

Il Tribunale di Venezia si è trovato a dover valutare la legittimità di questa registrazione.

Nel farlo ha chiarito un punto fondamentale: per poter essere considerata lecita, la registrazione deve esser stata realizzata con lo scopo di “precostituirsi un mezzo di prova” e di tutelare, dunque, la propria “posizione all’interno dell’azienda”.

Nel caso di specie, però, questi presupposti non sono ravvisabili: la registrazione della riunione era stata prodotta non da chi ne aveva partecipato, ma da altri lavoratori. Secondo il Tribunale vi è, quindi, un difetto di pertinenza.

Il Tribunale di Venezia ha concluso ordinando la distruzione del file contenente la registrazione e condannando i conventi alla sanzione di euro 5.000,00 per violazione del Reg. UE n. 2016/679, oltre condanna alle spese.

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I nostri smartphone ci mettono in mano degli ottimi strumenti, ma devono essere utilizzati sempre nel rispetto della legge, altrimenti, come in questo caso, le sanzioni potrebbero essere salate.